Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6645 - pubb. 26/10/2011
Il termine di cui all''art. 98, comma 2, Codice del consumo per il reclamo al tour operator ha natura perentoria
Tribunale Napoli - Portici, 18 Luglio 2011. Est. Quaranta.
Danno da vacanza rovinata - Termine di 10 giorni per la presentazione al tour operator del reclamo - Natura perentoria - Finalità.
Il termine di 10 giorni per la presentazione e l'inoltro al tour operator del reclamo per la violazione degli obblighi connessi alla corretta esecuzione del contratto di pacchetto turistico, previsto dall'articolo 98, comma 2, codice del consumo, ha carattere perentorio, con natura giuridica di decadenza, in quanto funzionale a consentire all'organizzatore di rimediare immediatamente ad eventuali manchevolezze o inconvenienti e permettergli adeguate risposte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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