Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6597 - pubb. 17/10/2011
Revoca della inabilitazione e natura del procedimento
Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, 10 Maggio 2011. Est. Levita.
Inabilitazione - Procedimento di revoca - Applicazione dei principi del processo contenzioso ordinario - Caratteristiche - Fattispecie.
Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato; le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, oltre che specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c. e art. 714 c.p.c.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell’interesse dell’interessato e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (in termini, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256). (Nel caso di specie, il Tribunale, a seguito di ricorso della sorella, ha accolto la domanda di revoca della inabilitazione essendo venute meno le cause che la giustificavano in ragione del progressivo fortificarsi del carattere del soggetto ed al raggiungimento di una sua completa indipendenza.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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