La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6570 - pubb. 12/10/2011
Responsabilità medica e inadempimento all'obbligo informativo in presenza di esiti diversi da quello sperato e di corretta esecuzione dell'intervento
Tribunale Varese, 22 Luglio 2011. Est. Buffone.
Responsabilità medica – Intervento correttamente eseguito – Complicazioni dannose – Inadempimento – Non sussiste.
Responsabilità medica – Effetti collaterali.
Per sua natura, l’attività medico-chirurgica, è sovente (se non sempre) possibile dante causa di danni al paziente o esiti diversi da quello sperato, ma non per la cattiva esecuzione dell’intervento (quanto giustificherebbe una censura ex art. 1218 c.c.) quanto per la stessa essenza dell’attività invasiva di chirurgica che può comportare, anche a intervento chirurgico bene eseguito, degli effetti inevitabili in reazione all’organismo soggettivo dell’operato. Sotto tale versante, una responsabilità del medico che ha bene agito è ipotizzabile in caso di inadempimento all’obbligo informativo, accessorio alla prestazione correttamente eseguita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Dalla natura “costituzionale” dell’attività medica, “imposta” dalla Legge a tutela del paziente, discende che le “conseguenze” dell’intervento chirurgico ed i correlativi profili di responsabilità, nei vari settori dell’ordinamento, non potranno coincidere con l’atto operatorio in sé e con le “lesioni” che esso “naturalisticamente” comporta, ma con gli esiti che quell’intervento ha determinato sul piano della valutazione complessiva della salute. Il chirurgo, in altri termini, non potrà rispondere per il sol fatto di essere “chirurgicamente” intervenuto sul corpo del paziente; sibbene, proprio perché la sua condotta è rivolta a fini terapeutici, è sugli esiti dell’obiettivo terapeutico che andrà misurata la correttezza dell’agere, in rapporto, anche, alle regole dell’arte. E’, quindi, in questo contesto che andrà verificato l’esito, fausto o infausto, dell’intervento e quindi parametrato ad esso il concetto di responsabilità, tramite un giudizio di “merito” che, nel contesto di opinioni discordanti, accerti quella da ritenere preferibile o, se possibile, corretta rispetto alle altre. Pertanto, ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede scientifica per contrastare una patologia e abbia raggiunto positivamente tale effetto, dall’atto così eseguito non potrà dirsi derivata una responsabilità medica dove la patologia riemerga in sede di recidiva o via siano effetti collaterali, trattandosi di eventi negativi che non sono causalmente legati all’errore del medico ma alla stessa attività chirurgica, in ciò ritenuta non antigiuridica dalla stessa Carta Costituzionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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