Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6499 - pubb. 05/09/2011

Omessa informazione circa le modalità di determinazione del valore dell'immobile ex articolo 52, d.p.r. n. 131 del 1986 e responsabilità del notaio

Tribunale Rovereto, 13 Luglio 2011. Est. Monica Izzo.


Compravendita immobili – Valutazione automatica ex art. 52 del dpr n. 131 del 1986 – Corrispettivo inferiore al valore dell’immobile risultante d’applicazione del criterio della valutazione automatica – Potere di rettifica dell’amministrazione finanziaria – Danni – Responsabilità del notaio rogante che non abbia informato di ciò le parti – Sussistenza.



Incorre in responsabilità professionale il notaio che rogando la compravendita di un immobile – al fine di precludere il potere di rettifica dell’Amministrazione Finanziaria - ometta di informare le parti circa la possibilità/opportunità di indicare quale corrispettivo l’importo risultante dall’applicazione del criterio di valutazione automatica (id est, di determinare il valore dell’immobile ex art. 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131 del 1986). La funzione del notaio non si esaurisce, infatti, nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti ma si estende all’attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. La diligenza professionale impone, poi, al notaio di non limitarsi a recepire le dichiarazioni delle parti, ma di assolvere uno specifico obbligo di verifica, controllo ed informazione, nell’ambito del quale rientra anche quello di fornire dettagliate ed aggiornate informazioni in ordine al regime fiscale dell’atto ed alle soluzioni più convenienti per le parti, ferma restando l’autonomia delle stesse nella scelta finale, sempre che non comporti un illecito. (Roberto Cicerone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Roberto Cicerone


Il testo integrale


 


Testo Integrale