Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6497 - pubb. 05/09/2011

Applicazione di commissioni implicite, dovere di trasparenza e adeguatezza dell'operazione

Tribunale Udine, 01 Luglio 2011. Pres., est. Pellizzoni.


Intermediazione finanziaria - Previsione contrattuale di commissioni implicite - Applicazione al cliente di condizioni meno favorevoli di quelle ottenute dall'intermediario sul mercato - Legittimità - Obbligo di informazione del cliente - Dovere di trasparenza dell'intermediario - Rilevanza sotto il profilo dell'adeguatezza dell'operazione.

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Valutazione sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 28 del regolamento Consob 11 522 del 1998 e di ogni altra informazione disponibile.

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Operazioni inadeguate - Violazione dell'obbligo di astensione - Nesso di causalità in re ipsa - Onere della prova - Inversione.



La previsione contrattuale di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

L'adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)

Allorché l'intermediario abbia violato l'obbligo di astensione, come nel caso di conflitto di interessi o di operazioni inadeguate, il nesso di causalità deve ritenersi in re ipsa; si deve infatti presumere che, se adeguatamente informato nel rispetto della normativa di "protezione" dettata a sua tutela, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento e la violazione dei doveri di diligenza richiesti dalla legge all'intermediario abilitato sposta l'onere di provare il contrario sull'istituto di credito convenuto, che ha colposamente omesso di raccogliere le informazioni necessarie e di considerare la rischiosità dell'operazione, segnalandola alla cliente. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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