Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6204 - pubb. 01/08/2011
Perfezionamento del pegno di quote di stipendio e del TFR, clausola di non cedibilità di crediti retributivi
Tribunale Novara, 31 Maggio 2011. Est. Monica Bellini.
Garanzie – Pegno – Pregno di crediti (su quinto dello stipendio e su TFR) – Costituzione – Modalità.
Garanzie – Pegno – Pregno di crediti (su quinto dello stipendio e su TFR) – Clausola di incedibilità del credito allo stipendio – Estraneità.
Il pegno di crediti (nella specie, su «quote di stipendio ed intero TFR») si perfeziona con la notificazione del contratto di costituzione del pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l’accettazione da parte di quest’ultimo con scrittura avente data certa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il pegno di crediti su «quote di stipendio ed intero TFR» rimane estraneo alla clausola generale di «non cedibilità in qualsiasi forma di quote di crediti retributivi». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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