Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 619 - pubb. 01/01/2007
Scioglimento di comunione ed esecutività della sentenza
Appello Brescia, 12 Novembre 2004. Est. Lussana.
Scioglimento di comunione – Sentenza che dispone la vendita all’incanto dei beni oggetto di causa – Istanza di sospensione della efficacia esecutiva proposta al giudice d’appello al fine di impedire la vendita all’incanto disposta dal Tribunale – Natura di accertamento della pronuncia non suscettibile di esecuzione forzata – Competenza del giudice istruttore di primo grado.
Sezione prima civile
Il Presidente,
letto il ricorso, depositato in data 12 novembre 2004, con il quale Maria Bianchi, Virginia Verdi, Doretta Verdi hanno chiesto, ricorrendo giusti motivi di urgenza, di sospendere senza ritàrdo, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza del 'Tribunale di Mantova dd. 27 luglio 2004, n. 871/04, resa tra i ricorrenti, da un lato, e da loro gravata con impugnazione incidentale depositata in data 12 novembre 2004, e Margherita Verdi Rossi e Lino Verdi (ora appellanti principali), dall'altro lato, o in subordine di fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio, in camera di consiglio, perchè il medesimo pronunci sulla istanza di sospensione;
-esaminati gli atti della causa in sede di gravame, iscritta a ruolo in data 01 ottobre 2004;
-visti gli art. 283 e 351 c.p.c. (testo novellato);
-ritenuto che nella specie difettino i tempi tecnici indispensabili per poter fissare anteriormente al 30 novembre 2004 l'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio, in camera di consiglio, in giorno compatibile con le udienze previste dal calendario giudiziale e con assegnazione di termine dilatorio non lesivo del diritto alla difesa dell'appellato;
-rilevato che, essendo formulata l'istanza di inibitoria per impedire la vendita all'incanto ordinata dal tribunale in composizione monocratica nel capo quinto del dispositivo della sentenza dd, 27 luglio 2004, contestualmente disponendo la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore "come da separata ordinanza" - rispetto alla quale (recante la fissazione dell'udienza del 19 ottobre 2104 per attività istruttoria), come ad altra successiva (nella ordinanza doc. 3 non si legge, contrariamente a quanto si deduce nel ricorso, che nella prossima udienza del 30 novembre 2004 "sarà disposta la vendita all'incanto dei beni oggetto di causa"), il giudice di appello non ha alcun potere inibitorio - non è chiedendo alta corte la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza (recante statuizione di accertamento, non suscettibili di esecuzione forzata secondo Cass. 12 luglio 2000, n. 9236, dalle quali il capo quinto del dispositivo della sentenza, di carattere non decisorio, funzionalmente dipende) che il risultato potrebbe essere ottenuto, ma rivolgendosi al giudice istruttore di primo grado e sollecitandolo, in dipendenza del proposto gravame, a non dare corso alla vendita all'incanto fino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione (Cass. 25 maggio 2001, n. 07129) con mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la sentenza ora impugnata (vendita da ritenersi illegittima secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice nelle situazioni come quella in esame: Cass. 12 marzo 1977, n. 01003; Cass. 26 giugno 1973, n. 01831);
-ritenuto, per i rilievi svolti, che difettino giusti motivi d'urgenza per adottare provvisoriamente il provvedimento inibitorio, inaudita altera parte;
P.Q.M.
designa
quale relatore il cons. dott. Fabio Maione;
dispone
la comparizione delle parti davanti al collegio, in camera di consiglio, udienza del 15 dicembre 2004, ore 10.30, per la decisione sull'istanza di inibitoria;
assegna
termine ai ricorrenti fino al giorno 27 novembre 2004 per la notifica del ricorso e del presente decreto alle controparti;
invita
quest'ultime, se interessate, a depositare l'eventuale memoria difensiva entro il termine di tre giorni liberi prima dell'udienza.
Brescia, 12 novembre 2004.