Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6117 - pubb. 11/07/2011
Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutorietà dei capi di condanna
Appello Milano, 12 Maggio 2011. Pres., est. Ines Marini.
Provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - Sentenza di natura costitutiva - Distinzione dei capi di condanna legati alla pronuncia costitutiva con vincolo sinallagmatico - Statuizione di condanna contenuta nella domanda di accoglimento della revocatoria fallimentare - Vincolo sinallagmatico - Inesistenza - Provvisoria esecuzione.
Al fine di stabilire se si possa anticipare, in via provvisoria, l'esecuzione delle statuizione di condanna contenuta nella sentenza che abbia natura costitutiva (nella quale indubbiamente rientra quella di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare) occorre distinguere in concreto, volta per volta, le statuizioni meramente dipendenti dell'effetto costitutivo da quelle che invece a tale effetto sono legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico che non consente la scissione dei capi di condanna consequenziali alla pronuncia costitutiva. Nonostante la condanna al pagamento delle somme afferenti agli atti oggetto di revocatoria dipenda dalla pronuncia costitutiva di accertamento della loro inefficacia, pur tuttavia detta condanna non è legata dal rapporto di sinallagmaticità sopra indicato così che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna in essa contenute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 351 c.p.c.
Massimario, art. 67 l. fall.
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