Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6116 - pubb. 11/07/2011

Ordine di protezione contro gli abusi familiari, convivenza e cumulabilità con altre misure e contenuto delle misure di cui all'art. 342 ter c.c.

Tribunale Novara, 01 Luglio 2011. Est. Guendalina Pascale.


Rapporti familiari - Ordine di protezione contro gli abusi familiari - Convivenza - Presupposto - Necessità - Esclusione - Cumulabilità dell'ordine di allontanamento con altre misure di cui all'articolo 342 ter c.c. - Contenuto.



Per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 342 bis e 342 ter, c.c., non è essenziale il requisito della convivenza ed è altresì possibile emanare gli altri provvedimenti di cui all'articolo 342 ter in via alternativa e non cumulativa con l'ordine di allontanamento. Il contenuto della pronuncia di cui all'articolo 342 ter, c.c. si compone, in via cumulativa o alternativa, dell'ordine di cessazione dalla condotta violenta, minacciosa, ingiuriosa o comunque pregiudizievole, dell’allontanamento dalla casa familiare del congiunto violento (emanabile, come detto, anche nel caso in cui il richiedente si sia allontanato dalla casa medesima a tutela della propria integrità fisica o per timore di subire angherie), dell'inibitoria allo stesso di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, della sollecitazione dei servizi sociali e dell'imposizione di un assegno di mantenimento. Tali ultimi due provvedimenti sostanziano poteri di intervento integrativi dell'ordine di protezione, svincolati dall’istanza di parte e caratterizzati dalla partecipazione di organismi pubblici e privati, identificati in modo tassativo nei servizi sociali del territorio, nei centri di mediazione familiare e nelle associazioni che hanno come fine statutario il sostegno all'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o di maltrattamenti. Questa specifica tipologia di prescrizioni è esterna al contenuto dell'ordine di esibizione e, a differenza dell’allontanamento e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, non può essere imposto in via coercitiva, ma è produttiva di effetti solo se liberamente eseguita. La previsione dell'intervento dei servizi sociali si palesa poi una scelta assai opportuna, in quanto il fine della legge è il recupero dei rapporti familiari, specie laddove vi siano dei figli minori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Presidente Dott. Bartolomeo Quatraro


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