Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6115 - pubb. 11/07/2011
Pignoramento presso terzi di rimborso Iva presso il concessionario e individuazione del momento dell'erogazione
Tribunale Novara, 23 Giugno 2011. Est. Chiara Grazia Maisano.
Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Responsabilità del terzo per dichiarazione reticente o elusiva - Onere della prova del creditore.
Esecuzione presso terzi - Pignoramento presso il concessionario di rimborso Iva - Individuazione dell'erogazione delle rimborso - Accredito sul conto corrente del beneficiario - Esclusione - Accredito sul conto di gestione presso la Banca d'Italia.
Mentre nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (articolo 548 c.p.c.) l'onere probatorio è ripartito in modo tale che al creditore spetti unicamente di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo ed al terzo di provare di aver assunto l'obbligazione prima del pignoramento, nel caso di responsabilità extracontrattuale conseguente a dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'articolo 547 c.p.c. - della quale si lamenta la reticenza ovvero l'elusività - è il creditore che assume di essere stato danneggiato a dover provare il comportamento doloso o colposo del terzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi di rimborso Iva effettuato presso il concessionario, al fine di stabilire se il terzo abbia estinto l'obbligazione in data anteriore o posteriore alla notifica del pignoramento, non assume alcun rilievo né la data in cui il concessionario conferisce l'ordine di pagare il rimborso Iva, né quella dell’accredito del rimborso sul conto corrente bancario intestato all'avente diritto. Assume, invece, rilievo il momento - logicamente successivo all'emissione dell'ordine di pagamento ed anteriore alla accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto al rimborso - dell'accreditamento dell'importo sul conto di gestione che la banca del beneficiario detiene presso la Banca d’Italia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 548 c.p.c.
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