Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5052 - pubb. 07/06/2011
Perdita del bene, scioglimento del contratto di leasing e posizione del finanziatore rispetto all'indennizzo proposto
ABF Milano, 01 Ottobre 2010, n. 1011. Est. Purcaro.
Leasing – Perdita o distruzione del bene – Obbligo dell’utilizzatore di versare al finanziatore l’intera somma ancora dovuta – Obbligo del finanziatore di gestire il rapporto di indennizzo con l’assicuratore in modo da non pregiudicare l’utilizzatore – Necessità del consenso dell’utilizzatore per la liquidazione dell’indennizzo – Esclusione.
Lo scioglimento del contratto di leasing per effetto della perdita del bene impone all’utilizzatore di versare alla società finanziatrice l’intera soma ancora dovuta. Dal canto suo, detta società, che è titolare del diritto all’indennizzo, dovrà gestire il rapporto con l’assicuratore in modo da non pregiudicare l’interesse dell’utilizzatore, ma, osservato quest’obbligo, non è condizionata dall’eventuale consenso dell’utilizzatore nell’accettazione la liquidazione indennitaria proposta. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Francesca Conte) (riproduzione riservata)
Nella specie, veniva rubata l’autovettura oggetto del leasing. La società finanziatrice chiedeva all’utilizzatore il pagamento dell’intero debito residuo, nel contempo attivandosi per ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo. L’utilizzatore contestava la congruità della somma offerta in liquidazione dall’assicuratore al finanziatore e chiedeva, inoltre, che gli fosse attribuita la differenza tra l’ammontare dell’indennizzo dovuto (a suo dire, non quello proposto dall’assicuratore) e i canoni ancora spettanti al finanziatore.
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