Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5033 - pubb. 06/06/2011
Decorrenza della prescrizione per la ripetizione delle somme indebitamente addebitate e natura dispositiva della norma introdotta dal Decreto Milleproroghe
Tribunale Forlì-Cesena, 12 Maggio 2011. Est. Alessia Vicini.
Conto corrente bancario - Diritto alla restituzione delle somme indebitamente addebitate - Prescrizione - Decorrenza - Chiusura del conto - Disposizione di cui all'art. 2, comma 61, del decreto legge n. 225 del 2010 - Irrilevanza.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, hanno affermato il principio di diritto per cui l’azione di ripetizione di indebito, proposta da un correntista contro un intermediario bancario che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiamo avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Pertanto, soltanto al momento della chiusura del conto sorge il diritto di ripetere ciò che è stato pagato ed inizia a decorrere il termine prescrizionale, con conseguente irrilevanza giuridica della previsione dettata dall’art. 2, comma 61 del Decreto Milleproroghe poi convertito nella Legge 10/2011 facendo riferimento ai diritti nascenti dall’annotazione (tra cui non rientra il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente pagati). (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)
La disposizione contenuta nell’art. 2, comma 61, “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge” ha natura dispositiva e non interpretativa per cui la stessa non può aver effetto che per l’avvenire (coerentemente alla regola generale di cui all’art. 12 delle preleggi del codice civile), con conseguente applicabilità alle sole cause instaurate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, non potendo disporre retroattivamente l’estinzione di un diritto già azionato in giudizio. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Fabio Gamberi, Giovanni Cedrini e Matteo Urbinati
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