Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 496 - pubb. 01/07/2007

Accessio possessionis e dante causa del ricorrente in sede cautelare

Tribunale Monza, 24 Febbraio 2004. Est. Lojacono.


Tutela del possesso – Accessio possessionis – Termine di decadenza – Turbative poste in essere dal dante causa del ricorrente – Rilevanza.



Il principio dell'accessio possessionis spiega i suoi effetti anche in ordine ai requisiti temporali delle azioni possessorie, e pertanto, nell'accertare se si sia compiuta la decadenza di cui all'art. 1170 c.c., bisogna tenere conto anche delle molestie e delle turbative poste in essere contro il dante causa di colui che invoca la tutela possessoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)


Segnalazione dell'Avv. Ottavio Beretta



Il testo integrale


(1) La società Alfa acquista un terreno dai sigg. Tizio e Caio, i quali, nell'atto di compravendita, affermano che l'accesso dalla via pubblica sul detto terreno si ha attraverso una pretesa servitù sul fondo di Sempronio, proprietario del terreno confinante.
Anteriomente alla vendita tra Alfa e Tizio/Caio, Sempronio diffida i venditori (Tizio/Caio), affermando che nessuna servitù insiste sul suo terreno.
La società Alfa, a suo dire impossibilitata ad accedere aliunde al fondo, propone ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 cpc, chiedendo "la sospensione e/o cessazione immediata di ogni condotta atta a ledere o impedire all’attrice l’utilizzo della stradella per cui è causa, acclarando il diritto della stessa ricorrente a tale utilizzo e procedendo all’emissione di ogni provvedimento ritenuto idoneo al fine di consentire alla ricorrente l’esercizio del passaggio per accedere al proprio terreno sulla stradella di cui in premessa".
Il resistente Sempronio ha eccepito in corso di causa l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla domanda, essendo la stessa stata promossa oltre il termine annuale di cui al combinato disposto degli artt. 1170 e 1146 c.c.
La ricorrente ha contestato la sollevata eccezione, affermando come non fossero ad essa opponibili le contestazioni e le turbative poste in essere da Sempronio nei confronti dei dante causa della ricorrente, ovvero Tizio e Caio.
Il Tribunale di Monza, in accoglimento delle difese del resistente, ha dichiarato in fase interdittale la tardività della domanda proposta dalla società Alfa, affermando che "il principio dell'accessio possessionis spiega i suoi effetti anche in ordine ai requisiti temporali delle azioni possessorie, e pertanto, nell'accertare se si sia compiuta la decadenza di cui all'art. 1170 c.c., bisogna tenere conto anche delle molestie e delle turbative poste in essere contro il Tizio/Caio, dante causa della società Alfa".
Il provvedimento interdittale è stato di poi confermato dal Collegio sul condiviso presupposto che "vale anche in questo caso il principio dell’accessio possessionis, e ciò poiché, per un principio di logica giuridica, gli effetti negativi come quelli positivi vanno parimenti ad incidere sulla sfera sia del dante causa sia dell’avente causa nei confronti di chi contesti una situazione di possesso".
Il provvedimento del Collegio è stato da ultimo confermato anche in sede di sentenza emessa a definizione del giudizio (n. 2592 depositata il 03/10/05). (Ottavio Beretta)


Testo Integrale