Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 400 - pubb. 01/07/2007

Centrale rischi, segnalazione a sofferenza, presupposti

Tribunale Parma, 21 Settembre 2006. Est. Cicciò.


Centrale rischi della Banca d’Italia – Segnalazione a sofferenza – Presupposti – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Fumus boni juris – Sussistenza.



La circolare illustrativa di Bankitalia in ordine alle modalità di segnalazione dalla centrale rischi osserva che “l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non scaturisce automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel servizio di pagamento del debito”. Ne deriva che per esprimere un tale giudizio, la banca deve indagare sulla situazione finanziaria del cliente nella sua interezza. (Nel caso di specie il Tribunale ha ordinato alla banca la cancellazione della segnalazione del mancato pagamento da parte di un cliente della somma di euro 168.632,64 in quanto dall’esame dei bilanci dello stesso non poteva desumersi l’esistenza di uno stato di difficoltà economica idoneo ad incidere sulla possibilità di recupero del credito da parte della banca). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Romano


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