Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3966 - pubb. 02/05/2011
CMS, sua precisa determinazione contrattuale e nullità della pattuizione che contenga l'indicazione delle sole condizioni economiche
Tribunale Piacenza, 12 Aprile 2011. Est. Coderoni.
Anatocismo trimestrale – Applicazione in un contratto concluso successivamente all’entrata in vigore dell’art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000 – Legittimità – Condizioni – Fattispecie.
Commissioni di massimo scoperto – Natura e funzioni – Inesistenza di una fattispecie univoca ed unitaria – Conseguenze in tema di validità della pattuizione – Determinatezza o determinabilità – Condizioni – Fattispecie.
In un rapporto di conto corrente aperto in data 15 novembre 2002, e quindi soggetto all’applicazione della norma di cui all’art. 120 TUB (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385), come modificato dall’art. 25 D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9 febbraio 2000, è legittima la capitalizzazione degli interessi, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR citata) (Nella fattispecie, le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte ove nel contratto di conto corrente sia stabilito, all’art. 7, comma 2°, che «i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel predetto modulo (ovvero la lettera integrativa allegata al contratto, ndr)» e, in quest’ultima lettera, sia indicato, come criterio di capitalizzazione «dare e avere trimestrali» e laddove la clausola di cui all’art. 7 delle condizioni generali di contratto sia poi specificamente richiamata in calce al contratto stesso e sottoscritta dal correntista). (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)
La c.m.s. è stata diversamente definita o individuata – limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l’utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento. Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un’unica fattispecie giuridica, sicché l’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico; in mancanza di ciò l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. È nulla, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4° TUB, la pattuizione di commissioni di massimo scoperto che, senza alcuna indicazione di tale onere nelle condizioni generali di contratto rechi l’indicazione, nel solo foglio allegato, contenente la specificazione numerica delle condizioni economiche, della voce “commissioni di massimo scoperto”, seguita dall’indicazione numerica 0,750 (senza ulteriori indicazioni sul periodo temporale di riferimento) e dalla voce “per scopertura di conto non autorizzata” non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell’onere imposto dalla banca. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)
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