Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3671 - pubb. 11/04/2011

Prescrizione dei diritti relativi alle annotazioni in conto corrente e manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità dell'art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10

Tribunale Milano, 07 Aprile 2011. Est. Laura Cosentini.


Conto corrente bancario - Diritto di contestare la legittimità delle annotazioni - Ripetizione dell'indebito - Prescrizione - Intervento legislativo di cui all'art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Illegittimità costituzionale per contrasto con negli articoli 3 e 102 Cost. - Manifesta infondatezza - Dovere del magistrato di ricercare soluzioni interpretative conformi alla Costituzione.



Il principio costituzionale enunciato dall'articolo 101 Cost. di soggezione del giudice alla legge impone al magistrato di applicare le norme emanate dal legislatore senza valutazioni di merito, ricercando soluzioni interpretative conformi alla Costituzione e sottoponendole al Giudice delle leggi solo nel caso in cui reputi che le uniche letture consentite presentino manifesti elementi di contrasto con i principi e le norme Costituzionali. Pertanto, con riferimento all'art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione con modifiche del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, in vigore dal 28 febbraio 2011, relativo alla prescrizione dei diritti nascenti dalle operazioni bancarie in conto corrente, si deve ritenere che la prima parte della norma intenda affermare che il diritto nascente dall'annotazione in conto corrente si identica con il diritto di contestare l'annotazione della rimessa che si asserisca illegittima e che tale diritto è soggetto a prescrizione ordinaria con decorrenza dalla data della annotazione. Con tale intervento, il legislatore ha, infatti, voluto ribadire la sussistenza e la relativa prescrittibilità del diritto di contestazione e di eliminazione delle annotazioni con specifico riferimento alle sole operazioni in conto corrente bancario e non anche alle operazioni di conto corrente ordinario; la ragione di tale scelta deve essere letta sul piano di una tempestiva contestazione cartolare, che privilegia la certezza dei rapporti, la quale appare prioritaria laddove la chiusura del conto, nella natura e funzione propria del rapporto bancario, costituisce un evento lontano e pressoché "patologico", e comunque posto ben oltre la tempistica prevista dall'articolo 1831 c.c. Alla luce di tali considerazioni devono, quindi, ritenersi manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della sopra citata norma, per contrasto con gli articoli 3 e 102 Cost., non ravvisandosi nel censurato intervento legislativo alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini indicati, di interpretazione autentica, per essere la norma ridetta volta a determinare, chiarendola, la portata precettiva dell'articolo 2935 c.c., letto in combinato disposto con gli articoli 1832 e 1422 c.c., fissandone un contenuto già espresso nelle norme stesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Mauro Collini


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