Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35595 - pubb. 18/01/2019

La mancata comparizione all’udienza di ammissione delle prove non equivale a rinuncia alle richieste istruttorie già formulate

Cassazione civile, sez. II, 15 Dicembre 2016, n. 25894. Pres. Bucciante. Est. Scarpa.


Responsabilità dell’avvocato – Diligenza professionale


Eccezione di inadempimento – Perdita del compenso


Proporzionalità degli inadempimenti – Perdita di chance


Nesso causale – Elevata probabilità dell’esito favorevole


Assenza all’udienza di ammissione delle prove – Effetti



Il professionista, nella prestazione dell’attività professionale, è obbligato, ai sensi dell’art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo anche per colpa lieve, salvo il caso di particolare difficoltà della prestazione ai sensi dell’art. 2236 c.c.


La violazione del dovere di diligenza può comportare, in applicazione dell’art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, ma l’eccezione di inadempimento è opponibile solo quando la negligenza abbia inciso sugli interessi del cliente.


Il cliente può rifiutare il compenso all’avvocato quando le omissioni dell’attività difensiva risultino, sulla base di criteri probabilistici, tali da aver impedito il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile.


Ai fini dell’esclusione del compenso, occorre verificare che la condotta inadempiente dell’avvocato abbia costituito con certezza o, quanto meno, con elevata probabilità causa della perdita della possibilità di accoglimento della pretesa del cliente.


La semplice mancata comparizione all’udienza fissata per l’ammissione delle prove non implica rinuncia implicita alle richieste istruttorie già formulate, non essendo previsto un obbligo per la parte di insistere in udienza per l’ammissione di una prova regolarmente indicata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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