Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35568 - pubb. 17/05/2023

Nel procedimento disciplinare forense è utilizzabile la registrazione del colloquio fatta da uno dei presenti, salvo specifico disconoscimento del suo contenuto

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Luglio 2021, n. 20384. Pres. Cassano. Est. Stalla.


Prescrizione disciplinare – Regime temporale


Procedimento disciplinare e penale – Autonomia


Sospensione del procedimento disciplinare – Presupposti


Registrazione tra presenti – Natura probatoria


Registrazione – Disconoscimento


Legittimo impedimento – Nozione



La disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare introdotta dall’art. 56 della legge n. 247 del 2012 non si applica retroattivamente agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore, rilevando a tal fine il momento della commissione del fatto.


Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati è autonomo rispetto al procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, con esclusione di una sospensione necessaria del primo in attesa della definizione del secondo.


La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale può essere disposta solo in via eccezionale, quando il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire atti o notizie appartenenti al processo penale.


La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti effettuata da uno dei partecipanti costituisce prova documentale rappresentativa di un fatto storico ed è utilizzabile nel procedimento disciplinare.


L’utilizzabilità della registrazione fonografica non è esclusa da un disconoscimento generico, occorrendo una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita della non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.


La mancata partecipazione all’udienza disciplinare lede il diritto di difesa solo in presenza di un impedimento assoluto, non risolvendosi in una mera difficoltà a comparire, da valutarsi in concreto dal giudice di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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