Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35471 - pubb. 18/01/2019
Risponde l’avvocato che chiama in causa un terzo nonostante la prevedibile prescrizione, esponendo il cliente a spese sproporzionate rispetto alla posta in gioco
Cassazione civile, sez. III, 20 Maggio 2015, n. 10289. Pres. Russo. Est. Scrima.
Responsabilità dell’avvocato – Obbligazione di mezzi
Scelte difensive pregiudizievoli – Irrilevanza del consenso del cliente
Doveri dell’avvocato – Informazione, sollecitazione e dissuasione
Chiamata in causa del terzo – Valutazione del rischio processuale
Responsabilità professionale – Valutazione probabilistica dell’esito
La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.
La violazione del dovere di diligenza dell’avvocato, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente, non è esclusa né attenuata dalla circostanza che tali scelte siano state sollecitate o approvate dal cliente.
L’avvocato è tenuto, oltre al dovere di informazione, anche ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente, dovendo sconsigliare l’intrapresa o la prosecuzione di un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.
Integra colpa professionale la chiamata in causa di un terzo quando sia prevedibile l’accoglimento di un’eccezione preclusiva e, in rapporto alla modesta entità della posta in gioco, il rischio di condanna alle spese risulti sproporzionato.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’avvocato è legittima una valutazione probabilistica dell’esito delle scelte processuali adottate, in relazione ai rischi concretamente prevedibili al momento della decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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