Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35228 - pubb. 07/10/2026
Sul valore di liquidazione ai fini del concordato minore in continuità professionale
Tribunale Torino, 28 Agosto 2026. Est. Miglietta.
Concordato Minore – Continuità professionale – Valutazione dell’alternativa liquidatoria – Valore di liquidazione – Inclusione dei redditi futuri – Necessità
Ai fini del giudizio di convenienza del concordato minore in continuità professionale, in presenza di contestazione dei creditori, occorre procedere alla determinazione del valore di liquidazione, avuto riguardo a tutte le utilità che potrebbero essere concretamente acquisite alla massa dei creditori nell’ipotesi di apertura della liquidazione controllata.
In tale prospettiva, l’attivo liquidatorio comprende il valore del patrimonio che potrebbe essere appreso e utilmente liquidato dalla procedura, i flussi reddituali futuri che, per il periodo di legge, eccedano le esigenze di mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII, nonché ogni altra utilità patrimoniale ragionevolmente conseguibile dal liquidatore. Occorre, tuttavia, considerare esclusivamente i cespiti suscettibili di effettiva acquisizione alla procedura, come le quote di reddito professionale acquisibili alla liqudiazione nel triennio, dovendo invece escludersi quelli sottratti alla liquidazione in forza di specifiche disposizioni normative (nel caso di specie, bene immobile inserito in fondo patrimoniale) o comunque privi di concreta attitudine satisfattiva per il ceto creditorio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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