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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35175 - pubb. 25/09/2026
Ricorso per cassazione: la procura speciale sottoscritta digitalmente dal cliente deve essere depositata con il file che incorpora la firma digitale
Cassazione civile, sez. I, 19 Agosto 2026, n. 24708. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.
Ricorso per cassazione - Procura speciale - Firma digitale CAdES - File .p7m - Necessità
Ricorso per cassazione - Procura speciale - Firma digitale CAdES - Deposito del solo PDF - Improcedibilità
Procura speciale - Firma del cliente - Mancanza - Autentica del difensore - Inefficacia
Ricorso per cassazione - Procura speciale - Mancato deposito - Sanatoria successiva - Esclusione
Qualora la procura speciale sia sottoscritta dal cliente mediante firma digitale CAdES, per potersi ritenere debitamente sottoscritta deve essere corredata dalla relativa busta telematica, costituita dal file informatico che incorpora il documento originale e contiene l’evidenza informatica della firma e gli elementi necessari alla sua verifica.
Qualora la procura speciale sia stata sottoscritta digitalmente dal cliente con firma CAdES, il deposito del solo documento in formato PDF, ottenuto mediante “rimaterializzazione” dell’originale informatico, senza deposito della busta telematica contenente la firma digitale, equivale al mancato deposito di una valida procura speciale e determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
In mancanza del deposito del file contenente la firma digitale del cliente, l’autentica del difensore deve ritenersi apposta su un documento privo della sottoscrizione della parte, non essendo possibile individuare la volontà del conferente né certificare la riferibilità della dichiarazione al rappresentato; la procura deve pertanto considerarsi mancante o inesistente.
Il mancato deposito di una valida procura speciale non può essere sanato nel giudizio di cassazione mediante la successiva produzione della documentazione attestante la sottoscrizione digitale, non operando nel giudizio di legittimità la sanatoria postuma prevista dall’art. 182 c.p.c. e integrando il difetto della procura depositata un vizio di improcedibilità insanabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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