Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35155 - pubb. 21/08/2026

Estensione del principio chi inquina paga al curatore che ha acquisito il bene e azione di regresso dell'aggiudicatario

Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2026, n. 23724. Pres. Terrusi. Est. Crolla.


FALLIMENTO - Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Estensione al curatore fallimentare detentore del sito - Sussistenza - Successiva alienazione del bene attraverso procedura competitiva - Diritto di regresso dell'aggiudicatario autore della bonifica nei confronti della procedura - Condizioni



In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la responsabilità connessa al principio "chi inquina paga" si estende tanto al curatore fallimentare che abbia acquisito all'attivo fallimentare il bene inquinato, ancorché non sia autore della condotta illecita, in virtù della consapevole detenzione dell'immobile inquinato, quanto al successivo aggiudicatario del bene alienato dal curatore, spettando all'acquirente, ove abbia sostenuto costi connessi alla bonifica, il diritto di regresso nei confronti della curatela, nei limiti eventualmente previsti nel bando di vendita. (massima ufficiale)




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