Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34999 - pubb. 24/07/2026

Gli effetti del fallimento sopravvenuto alla sentenza di rigetto della domanda del creditore

Cassazione civile, sez. III, 14 Maggio 2026, n. 14316. Pres. Frasca. Est. Spaziani.


FALLIMENTO - Azione giudiziale di accertamento o condanna nei confronti del debitore in bonis - Art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. vigente ratione temporis - Interpretazione estensiva - Sentenza di fallimento successiva alla pronuncia di primo grado - Impugnazione sentenza di rigetto - Onere del creditore - Impugnazione sentenza di accoglimento - Onere del curatore - Fondamento - Effetti



L'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., nella formulazione applicabile ratione temporis, si applica anche quando il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda del creditore, il quale è pertanto onerato di impugnare la decisione per evitarne il passaggio in giudicato; la sentenza di accertamento del credito eventualmente pronunciata in riforma della decisione di primo grado è opponibile al fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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