Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34915 - pubb. 03/07/2026

Tribunale di Pesaro: confermato l’orientamento sul fideiussore-consumatore

Tribunale Pesaro, 30 Aprile 2026. Est. Pini.


Ristrutturazione del consumatore – Debiti d’impresa contratti come garante – Qualifica di consumatore – Sussistenza



È ammissibile la procedura del consumatore ex art. 67 CCII proposta dal ricorrente che abbia maturato debiti di garanzia in ragione delle fideiussioni rilasciate al sistema bancario (nella specie, di euro 900 mila e di euro 162 mila) in favore dell’impresa della moglie, specie ove non emergano profili di allarme già presenti al tempo (e quindi individuabili ex ante) tali da far pensare che certamente dette obbligazioni non sarebbero state onorate dal debitore principale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) (1)


(1) La decisione merita attenzione, altresì, per avere il Tribunale espressamente escluso dalla proposta un debito di impresa - “importo pari a 5.160,17 euro, invero risibile rispetto al totale dell’indebitamento di oltre 930 mila euro” - non avente genesi consumeristica, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi che, come noto, autorizza l’accesso alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss cod. crisi solo “per debiti contratti nella qualità di consumatore”.



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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