Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34904 - pubb. 02/07/2026
L'assemblea condominiale può disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell'art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà?
Cassazione civile, sez. II, 05 Marzo 2026, n. 4966. Pres. Carrato. Est. Giannaccari.
PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - Condominio - Uso della cosa comune - Beni non rientranti nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c. - Limitazione al godimento - Criterio millesimale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie
In tema di uso della cosa comune, l'assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell'art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l'art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l'accesso dei terzi - non dei condomini o familiari - alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l'uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate). (massima ufficiale)
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