Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34899 - pubb. 01/07/2026

Rottamazione-quater: estinzione del giudizio con il versamento della prima o unica rata

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Marzo 2026, n. 5889. Pres. D'Ascola. Est. Stalla.


Adesione alla procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) - Effetti processuali - Art. 12-bis d.l. n.84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025 - Estinzione - Declaratoria d'ufficio - Presupposti - Perfezionamento della definizione - Versamento della prima o unica rata - Sussistenza



In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. (massima ufficiale)




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