Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34891 - pubb. 22/06/2026
Concessione abusiva del credito ad impresa insolvente e ritardo dell'emersione della crisi
Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2026, n. 19302. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
Concessione abusiva del credito – Impresa insolvente – Ritardo dell'emersione della crisi
Accertamento del credito – Nullità del finanziamento – Accertamento incidentale del reato
Aiuti di Stato – Contratto di finanziamento – Nullità – Esclusione
La concessione di credito ad un'impresa insolvente e priva di ragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmente diretta a ritardare l'emersione della crisi o ad aggravarne il dissesto, può integrare un reato-contratto nullo per contrarietà a norme imperative, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2035 c.c. in ordine all'irripetibilità della prestazione eseguita.
Qualora la procedura concorsuale deduca che il contratto di finanziamento integra una fattispecie penalmente rilevante idonea a determinarne la nullità, il giudice non può escludere in astratto la rilevanza della prospettazione, ma deve procedere all'accertamento incidentale dei fatti dedotti ai fini della verifica della validità del contratto.
La violazione del divieto di aiuti di Stato non determina la nullità dei contratti che ne costituiscono attuazione, poiché tale divieto è rivolto agli Stati membri e non ai soggetti privati che partecipano al rapporto negoziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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