Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34830 - pubb. 12/06/2026
Concordato preventivo: continuità indiretta, opposizione dell’Agenzia delle Entrate e azioni di responsabilità
Tribunale Napoli, 11 Marzo 2026. Pres. Scoppa. Est. Ferrara.
Concordato preventivo – Continuità indiretta – Nozione – Opposizione dell’Agenzia delle Entrate – Inattendibilità contabile – Valutazione del tribunale – Azioni di responsabilità – Conversione in liquidazione giudiziale – Esclusione
Integra continuità aziendale indiretta la prosecuzione dell’attività d’impresa mediante trasferimento dell’azienda ad un soggetto terzo, purché siano preservati i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva.
Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria relative ad operazioni fraudolente o inattendibilità contabile non impediscono l’omologazione del concordato quando le criticità siano state considerate dal Commissario giudiziale e recepite nel piano mediante incremento prudenziale del debito e specifici accantonamenti.
La mera esistenza di potenziali azioni di responsabilità verso amministratori o terzi non impone la conversione del concordato in liquidazione giudiziale quando il piano concordatario assicuri una soddisfazione dei creditori migliore rispetto allo scenario liquidatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



