Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34821 - pubb. 11/06/2026

Legittimazione del fallito nel contenzioso tributario, inerzia della curatela e quantificazione dei maggiori ricavi e degli utili extracontabili

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 08 Maggio 2026, n. 13262. Pres. Fuochi Tinarelli. Est. Leuzzi.


Contenzioso tributario – Fallimento – Legittimazione processuale del fallito – Inerzia della curatela


Accertamento tributario – Società a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci – Maggiori ricavi – Componenti negative di reddito – Necessità di considerazione



In materia tributaria, con riferimento a rapporti d’imposta i cui presupposti si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il fallito conserva la legittimazione ad impugnare l’atto impositivo in caso di inerzia della curatela, essendo sufficiente il comportamento oggettivo di mancata attivazione del curatore, indipendentemente dalle ragioni che lo abbiano determinato.


In presenza di società a ristretta base partecipativa, l’accertamento presuntivo di utili extracontabili può fondarsi su plurimi indici di antieconomicità, scostamenti dagli studi di settore e differenze inventariali, operando la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.


Nella quantificazione dei maggiori ricavi e degli utili extracontabili devono essere considerate anche le componenti negative di reddito correlate, non potendo l’Ufficio recuperare non soltanto il ricarico sulle differenze inventariali ma anche il costo del venduto senza riconoscere le relative componenti negative. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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