Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34817 - pubb. 10/06/2026
Il Procuratore Nardecchia sull'applicazione al concordato preventivo del tasso di interesse ex D.Lgs. 231/2002
Procura Generale della Cassazione, 20 Aprile 2026. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.
Sezione tributaria
Udienza Pubblica del 13 maggio 2026
Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Battista Nardecchia
Causa n. 19, r.g. n. 24351/2023
Rel., Cons. Massafra
La dizione letterale del D.Lgs. n. 231/2002, che richiama non il fallimento ma le procedure concorsuali, fa capire come tra i destinatari esenti siano compresi anche i debitori ammessi al concordato preventivo, per cui anche nei confronti di costoro non trovano applicazione le disposizioni del citato decreto.
Interpretazione letterale suffragata dalla ratio della disposizione, alla luce delle specifiche finalità perseguite dalla direttiva europea. Il riconoscimento della maturazione degli interessi - che si acquistano giorno per giorno ex art. 821 c.c., comma 3, dalle scadenze e ai saggi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, in ragione della morosità dell’imprenditore fino all' apertura del concorso - rimane del tutto coerente con le finalità della direttiva sopra indicate. Il disposto del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 1, comma 2, lett. a), deve poi essere inteso come un'eccezione rispetto alla regola generale giustificata dal fatto che, una volta aperto il concorso, il pagamento non pronto trova causa non più nel fenomeno di procrastinazione dei pagamenti che la direttiva europea si riprometteva di contrastare, ma nell' esigenza di dare regolare sviluppo alla procedura concorsuale nell' interesse di tutti i creditori. La speciale disciplina riservata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 alle procedure concorsuali è perciò finalizzata a una gestione dei diritti acquisiti al momento dell'apertura del concorso nell'ottica di salvaguardare la par condicio creditorum (in questi termini Cass. 14637/2018).
Ai sensi dell’art 1 co. 2 del d.lgs. 231/2002 l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato decorre dall’apertura della procedura concorsuale e quindi, con riferimento al concordato preventivo, dalla pubblicazione del decreto ex art. 163 l.fall. (oggi 47 comma 2 CCII).
p.q.m.
CHIEDE
L’accoglimento del ricorso.
Roma, 20 aprile 2026.
PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia
Testo Integrale



