Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34812 - pubb. 09/06/2026
Attivazione di più procedure esecutive immobiliari da parte del creditore nei confronti dei diversi obbligati solidali
Tribunale Tivoli, 15 Maggio 2026. Est. Lupia.
Esecuzione forzata – Immobiliare – Obbligati in solido – Pluralità di procedure
La contestuale attivazione di più procedure esecutive immobiliari da parte del creditore nei confronti dei diversi obbligati solidali non concreta una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede processuali e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali.
Tuttavia essa espone al rischio, da un lato, di un ingiustificato arricchimento del creditore e , dall’altro e prima ancora, dello svolgimento di operazioni espropriative oggettivamente inutili, in quanto eccedenti rispetto alla finalità dell’integrale soddisfacimento del credito, con conseguente compressione non necessaria della sfera patrimoniale dei debitori esecutati.
Ove la circostanza dell’esistenza di coeve procedure esecutive immobiliari venga sollevata nella fase incipiente di uno dei due giudizi, il valore giuridico da preservare è rappresentato dall’interesse dell’esecutato a non essere gravato dal vincolo giuridico impresso dal pignoramento.
In quest’ottica lo strumento processuale fruibili dall’esecutato è quello dell’art. 483 cpc.
Sebbene invero esso sia congegnato per tutelare l’eccesso dell’azione esecutiva nell’aggressione dello stesso patrimonio, la sua funzione è quella di contemperare l’interesse del creditore al soddisfacimento del credito con il limite dell’abuso dello strumento processuale, che si configura ogniqualvolta la garanzia generica ex art. 2740 c.c. venga escussa imponendo un sacrificio non ragionevole e contrario alla buona fede.
La diversità delle fattispecie materiali (alterità dei patrimoni aggrediti) non osta dunque all’applicazione analogica della disposizione summenzionata, ricorrendo i requisiti dell’identità razionale e della lacuna normativa, pur declinata in chiave assiologica.
Ove invece la circostanza dell’esistenza di coeve procedure esecutive immobiliari venga sollevata quando nel giudizio si è già esaurito il subprocedimento della vendita, l’unico interesse giuridicamente rilevante meritevole di tutela è quello dell’esecutato a non versare più di quanto sia dovuto in ragione dell’obbligazione solidale, onde scongiurare il rischio di dover successivamente intraprendere azioni giudiziali volte alla ripetizione dell’indebito.
Una simile finalità può essere assicurata secondo l’insegnamento della remota Cass. Sez. 3, Sentenza n. 735 del 06/03/1969, che estende il potere del G.E. sino a consentire l’individuazione dell’evento condizionante la misura dell’efficacia dell’approvazione del progetto.
Esso non può che essere determinato dall’an e dal quantum delle somme che siano state eventualmente assegnate nell’altra procedura esecutiva, dovendo dunque il G.E. approvare il progetto di distribuzione con esclusione delle somme eccedenti il credito vantato in virtù delle eventuali assegnazioni avvenute per effetto dell’approvazione del progetto di distribuzione nelle altre procedure esecutive concorrenti. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)
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