Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34810 - pubb. 09/06/2026

Transazione della lite ed aumento del compenso liquidabile per la fase decisionale. Favor normativo per la definizione conciliativa delle controversie

Cassazione civile, sez. II, 21 Aprile 2026, n. 10523. Pres. Scarpa. Est. Pirari.


Liquidazione compenso professionale ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, numero 55, in attuazione dell’articolo 13, sesto comma, legge 31 dicembre 2012, numero 247 – Errata applicazione dell’articolo 4, nono comma, del d.m. numero 55/2014



Nel giudizio conclusosi con un atto di transazione stragiudiziale e la cancellazione della causa dal ruolo ex articolo 309 c.p.c. non può applicarsi la disposizione del nono comma dell’articolo 4 del d.m. numero 55/2014, prevista per i soli casi di responsabilità aggravata, inammissibilità ed improcedibilità della domanda o per la sussistenza di gravi eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione. Deve, invece, applicarsi la disposizione il comma 6 dell’articolo 4 del d.m. numero 55/2014, la quale prevede in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, in virtù del favor normativo verso la definizione conciliativa delle controversie.


In questo caso deve essere riconosciuto all’avvocato un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto “secco”, dopo l’entrata in vigore del d.m. numero 147/2022, che ha modificato il d.m. numero 55/2014). (Ugo Campese) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell'Avv. Ugo Campese


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