Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34809 - pubb. 09/06/2026

Concordato con riserva e sanzioni per mancato pagamento delle rate tributarie

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 07 Maggio 2026, n. 13243. Pres. Federici. Est. Leuzzi.


Concordato preventivo con riserva – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Ammissibilità – Spossessamento attenuato – Pagamento dei debiti anteriori – Natura di atto straordinario


Concordato preventivo – Rateazione tributaria – Omesso pagamento delle rate – Assenza di colpa



Nel concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., il divieto previsto dall’art. 168 l. fall. non preclude all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, trattandosi di attività meramente accertative o ricognitive del credito tributario.


Dal deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva opera il regime di spossessamento attenuato di cui all’art. 167 l. fall., con la conseguenza che il pagamento di debiti anteriori, inclusi quelli tributari rateizzati, costituisce atto di straordinaria amministrazione eseguibile soltanto previa autorizzazione giudiziale.


L’omesso pagamento delle rate di debiti tributari anteriori successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo non integra un inadempimento colpevole quando la sospensione dei pagamenti sia imposta dal regime concorsuale e dal rispetto della par condicio creditorum e non può dunque legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni collegate alla decadenza dal beneficio della rateazione.


Il principio di diritto enunciato dalla decisione
"In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 l. fall. non preclude all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento; tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di spossessamento attenuato di cui all’art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, costituisce atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione giudiziale, con la conseguenza che l’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere qualificato come inadempimento colpevole né giustificare il recupero delle sanzioni correlate alla decadenza dalla rateazione." (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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