Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34807 - pubb. 06/06/2026
Bancarotta da operazioni dolose e omesso versamento tributario: assolto l’amministratore privo di effettivi poteri gestori
Tribunale Milano, 24 Marzo 2026. Pres. Scalise. Est. Filiciotto.
Bancarotta impropria – Operazioni dolose – Nozione – Omessi versamenti tributari – Operazioni dolose
Bancarotta impropria – Amministratore privo di deleghe – Responsabilità – Segnali di allarme – Dolo eventuale – Prova
Bancarotta impropria – Poteri gestori – Accertamento sostanziale
Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l.fall. possono consistere anche in condotte omissive produttive di depauperamento patrimoniale e non richiedono necessariamente l’integrazione di autonomi reati.
L’omesso pagamento di debiti tributari può integrare operazione dolosa ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2, l.fall. quando costituisca violazione consapevole dei doveri gestori idonea a cagionare o aggravare il dissesto.
La responsabilità dell’amministratore privo di deleghe per omesso impedimento dell’evento richiede la prova della concreta conoscenza di segnali di allarme inequivoci e della volontaria inerzia rispetto alla possibilità di impedirne le conseguenze.
Non è sufficiente la mera presenza di segnali di allarme, essendo necessaria la prova della loro effettiva percezione e dell’adesione psicologica al rischio dell’evento illecito.
La prova del dolo eventuale richiede l’accertamento che il soggetto si sia concretamente rappresentato il rischio della verificazione dell’evento e abbia volontariamente accettato tale rischio.
La responsabilità penale per operazioni dolose richiede l’effettiva disponibilità di poteri decisionali sulle scelte economiche e finanziarie della società, non essendo sufficiente il mero dato formale della carica rivestita.
Esclude la responsabilità dell’amministratore la prova di una costante attività di segnalazione delle criticità aziendali, di richiesta di interventi correttivi e di iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio sociale.
Le dimissioni dell’amministratore, accompagnate dalla cessazione effettiva dell’attività gestoria, interrompono il contributo causale rispetto all’aggravamento successivo del dissesto.
L’aggravamento del dissesto verificatosi successivamente alla cessazione della gestione dell’imputato esclude il nesso causale tra la sua condotta e il fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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