Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34733 - pubb. 19/05/2026

Azione rappresentativa in materia di dati personali: giurisdizione del giudice italiano, legittimazione dell’ente senza mandato e assenza di improcedibilità per mancata diffida preventiva

Tribunale Milano, 10 Aprile 2026. Pres. Giani. Est. Chieffo.


Azione rappresentativa – Trattamento dei dati personali – Giurisdizione – Stabilimento – Legittimazione – Assenza di mandato


Azione rappresentativa – GDPR – Coordinamento normativo


Azione rappresentativa – Condizione di procedibilità – Diffida preventiva


Azione rappresentativa – GDPR – Danno da perdita di controllo



Ai sensi dell’art. 79 GDPR, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quando il trattamento dei dati personali è effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in Italia, anche se il titolare del trattamento ha sede in altro Stato membro, purché vi sia un collegamento funzionale tra le attività svolte dallo stabilimento e il trattamento dei dati.


Le associazioni di consumatori legittimate ex art. 137 cod. cons. possono proporre azioni rappresentative compensative e inibitorie anche in materia di protezione dei dati personali senza necessità di mandato individuale degli interessati.


Il rapporto tra l’art. 80 GDPR e la direttiva (UE) 2020/1828 deve essere interpretato in termini di complementarità, dovendosi escludere che la disciplina del Regolamento limiti gli strumenti di tutela collettiva previsti dalla direttiva.


L’omesso invio della diffida preventiva prevista dall’art. 140-octies cod. cons. non determina l’improcedibilità dell’azione inibitoria, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso.


La domanda risarcitoria fondata sulla perdita di controllo dei dati personali non può ritenersi manifestamente infondata in presenza di allegazioni circostanziate circa un data breach e le relative violazioni del GDPR. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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