Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34732 - pubb. 19/05/2026

Concordato semplificato: trattative condotte sulla base di presupposti giuridicamente irrealizzabili e buona fede

Appello L'Aquila, 22 Aprile 2026. Pres. Filocamo. Est. Iachini Bellisarii.


Concordato semplificato – Trattative – Buona fede – Presupposti giuridicamente irrealizzabili



Le trattative non possono ritenersi svolte secondo buona fede quando siano fondate su presupposti giuridicamente irrealizzabili o su proposte meramente teoriche, in special modo quando il debitore prospetta una falcidia superiore al 90% del credito erariale senza attivare alcuna procedura di transazione fiscale, unico strumento idoneo a consentire tale riduzione.


[Nel caso di specie, l'impresa ricorrente aveva chiesto l'accesso al concordato semplificato ma aveva condotto trattative fondate su presupposti giuridicamente irrealizzabili, rendendo le stesse meramente teoriche, e ignorato le indicazioni dell’amministrazione finanziaria, che aveva escluso la possibilità di trattativa in assenza di transazione fiscale. La Corte ha quindi evidenziato che la mancata attivazione della transazione fiscale, durante la composizione negoziata o nei 60 giorni successivi, ha reso la proposta priva di concretezza, con effetti diretti sulla stessa attendibilità delle trattative. La proposta non risultava inoltre conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche alla luce delle criticità evidenziate dall’ausiliario, relative alla sovrastima dei crediti e delle rimanenze e all’insufficienza della finanza esterna.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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