Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34659 - pubb. 28/04/2026

Scioglimento del leasing traslativo, clausola penale e riequilibrio ex art. 1526 c.c. con riferimento al valore di mercato del bene e al divieto di locupletazione del concedente

Tribunale Milano, 21 Novembre 2025. Est. Carbone.


Leasing – Fallimento – Risoluzione del contratto di leasing in epoca precedente al Fallimento dell’utilizzatore – Risoluzione del contratto di leasing in epoca precedente all’entrata in vigore della L. 124/2017 – Mancata riallocazione del bene da parte del concedente – Credito spettante all’utilizzatore



Ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vi può essere (come precisato da Cass., ord., 12 giugno 2018 n. 15202) in concreto una locupletazione che eluda il limite relativo ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto. Per cui in tali casi resta fermo il diritto dell'utilizzatore di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato) ricavi il concedente, rispetto alle utilità che quest'ultimo avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene. Con l'ulteriore precisazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa “dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.” (così Cass. n. 15202/2018 e Cass., SS.UU. n. 2061\2021 cit.). Se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., 13 settembre 2005 n. 18128) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass., 21 agosto 2018, n. 20840). Occorrerà quindi che il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete del caso oggetto di cognizione, privilegi la soluzione in virtù della quale, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi, dovrà provvedere ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente, con eventuale residuo da attribuire all’utilizzatore oppure – in fattispecie di fallimento dell'utilizzatore successivo alla intervenuta risoluzione contrattuale – alla curatela.


Ove le parti abbiano pattuito il pagamento, a favore dell’utilizzatore, dell’eventuale eccedenza tra l’importo ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione dell’immobile rispetto al credito residuo della società concedente, il risarcimento del danno, spettante al concedente in caso di scioglimento del rapporto contrattuale, è tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto, sicché la clausola che lo prevede è in linea col disposto ex art. 1526, secondo comma, c.c.


Una volta esclusa l’applicazione, diretta o riflessa, della l. n. 124/2017 (non avente effetti retroattivi), si deve applicare alle ipotesi di scioglimento del contratto di leasing la disciplina convenzionale, purchè conforme al disposto dell’art. 1526, comma 2, c.c. e dunque nei casi in cui sia stato previsto uno schema per cui, in caso di scioglimento del rapporto, il concedente possa tornare in possesso del bene oggetto di leasing ed ottenere il rimborso del finanziamento nonché il lucro che avrebbe tratto se le prestazioni contrattuali fossero state correttamente adempiute dalla controparte, fermo restando il diritto dell’utilizzatore ad ottenere l’eventuale eccedenza tra quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione o del bene o, comunque, dal suo valore di mercato, rispetto al credito residuo del concedente medesimo. (Antonio Sgambati) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Antonio Sgambati - Studio GALLETTI & PARTNERS


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