Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34587 - pubb. 10/04/2026
Revocatoria fallimentare e prova della scientia decoctionis con rilievo delle presunzioni e della professionalità della banca
Cassazione civile, sez. I, 25 Febbraio 2026, n. 4231. Pres. Ferro. Est. Pazzi.
Revocatoria fallimentare – Scientia decoctionis – Presupposto soggettivo – Irrilevanza di eventi successivi
Ai fini dell’azione revocatoria fallimentare rileva la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens, non essendo richiesta la certezza dell’imminente fallimento né rilevando la convinzione che la situazione di dissesto possa essere superata.
La valutazione della conoscenza dello stato di insolvenza deve essere compiuta con riferimento al momento dell’atto revocando, senza che possano assumere rilievo elementi sopravvenuti o successivi.
[Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo non provata la scientia decoctionis in capo alla banca, escludendo rilevanza ad alcuni elementi presuntivi e valorizzando l’effetto rassicurante di un intervento legislativo successivo al pagamento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente rilevando, in primo luogo, che la Corte d’appello aveva erroneamente attribuito al Tribunale un argomento mai utilizzato, fondando così la propria decisione su una premessa inesistente. Ha inoltre ritenuto giuridicamente errata l’affermazione secondo cui l’intervento legislativo successivo potesse escludere la conoscenza dello stato di insolvenza, chiarendo che ai fini dell’azione revocatoria rileva esclusivamente la consapevolezza dello stato di insolvenza e non la convinzione che esso possa essere superato. La Corte ha altresì ribadito che la qualità di operatore qualificato della banca costituisce un elemento presuntivo che, pur non essendo di per sé decisivo, impone una valutazione concreta della condotta dell’istituto alla luce della sua professionalità e dell’entità dei rapporti finanziari intercorsi.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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