Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34579 - pubb. 09/04/2026

Le Sezioni Unite su domanda di risoluzione contrattuale e accertamento del passivo e concentrazione nella sede fallimentare

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Marzo 2026, n. 6481. Pres. D'Ascola. Est. Falabella.


Fallimento – Domanda di risoluzione contrattuale – Opponibilità alla massa – Connessione con pretese restitutorie o risarcitorie – Accertamento del passivo – Principio di concentrazione – Ambito applicativo



La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato.


La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria.


Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio.


In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.


[La vicenda trae origine da una compravendita immobiliare condizionata alla concessione di un mutuo, con previsione di condizione risolutiva. A seguito del mancato pagamento del prezzo e del fallimento dell’acquirente, la venditrice ha agito per ottenere la restituzione degli immobili, proponendo domanda in sede fallimentare. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo risolto il contratto e disponendo il ritrasferimento dei beni. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la domanda di risoluzione, già introdotta in sede ordinaria e non coltivata dopo l’interruzione, non poteva essere proposta ex novo in sede fallimentare.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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