Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34569 - pubb. 07/04/2026

Responsabilità dell’avvocato per mancata tempestiva insinuazione al passivo

Tribunale Cuneo, 18 Marzo 2026. Est. Martello.


Responsabilità professionale dell’avvocato – Natura dell’obbligazione – Nesso causale – Criterio probabilistico



L’obbligazione dell’avvocato ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l’inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente, ma deve essere valutato alla luce della violazione del dovere di diligenza professionale.


Il nesso causale tra l’omissione del professionista e il danno deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, mediante un giudizio prognostico sull’esito che l’attività omessa avrebbe potuto determinare.


La responsabilità dell’avvocato deve essere valutata con giudizio ex ante, senza tener conto degli esiti successivi della vicenda processuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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