Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34308 - pubb. 19/02/2026
Composizione negoziata: misure protettive e cautelari, continuità aziendale tramite affitto di ramo e inibizione dell’escussione delle garanzie
Tribunale Pavia, 19 Dicembre 2025. Est. Appiani.
Composizione negoziata – Continuità aziendale – Affitto di ramo – Continuità e liquidazione – Art. 84 CCII – Compatibilità
Misure protettive – Ambito di operatività – Art. 18 CCII – Atti processuali anteriori
Misure cautelari atipiche – Escussione delle garanzie – Inibizione – Tutela della negoziazione
La continuità aziendale nella composizione negoziata può essere realizzata mediante l’affitto di un ramo d’azienda con previsione di successiva cessione, quando tale assetto risulti funzionale al soddisfacimento dei creditori.
Deve, infatti, considerarsi in continuità anche il piano che preveda il soddisfacimento dei creditori in parte attraverso la prosecuzione dell’impresa e in parte mediante la liquidazione di asset non necessari, anche in misura preponderante.
Le misure protettive impediscono l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari e la modifica unilaterale dei rapporti contrattuali per crediti anteriori, senza incidere sulla validità degli atti processuali già sorti prima della loro richiesta.
È ammissibile, quale misura cautelare atipica nella composizione negoziata, l’inibizione dell’escussione delle garanzie quando l’escussione anticipata pregiudichi il buon esito delle trattative e l’imparzialità del ceto creditorio.
Il divieto di escussione delle garanzie è giustificato dall’esigenza di evitare che la negoziazione avvenga con il creditore garantito in luogo del creditore originario, compromettendo l’equilibrio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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