Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34302 - pubb. 18/02/2026
Concordato preventivo: l’attestazione di veridicità dei dati aziendali non si esaurisce in una verifica meramente formale
Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2026, n. 2045. Pres. Terrusi. Est. D'Orazio.
Compenso del professionista attestatore – Ammissione al passivo – Eccezione di inadempimento
Attestazione di veridicità – Diligenza professionale – Contenuto sostanziale
Inadempimento dell’attestatore – Esclusione del credito
In tema di ammissione allo stato passivo del compenso del professionista attestatore, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore è onere di quest’ultimo contestare la negligente o incompleta esecuzione della prestazione, mentre incombe sul professionista la prova dell’esatto adempimento o dell’imputabilità a fattori esogeni dell’esito negativo della procedura.
L’attestazione di veridicità dei dati aziendali non si esaurisce in una verifica meramente formale delle poste contabili, ma richiede un’attività diligente di verifica dell’attendibilità dei dati comunicati dal debitore, anche alla luce degli accadimenti preconcorsuali, al fine di garantire un consenso informato dei creditori.
L’attestazione in questione costituisce, infatti, il perno della consapevolezza del voto dei creditori, che su tali dati fondano la valutazione della proposta e della fattibilità del piano concordatario.
Il credito del professionista attestatore può essere escluso dal concorso nel successivo fallimento quando sia accertato l’inadempimento alle obbligazioni assunte, anche in assenza di una partecipazione diretta ad attività fraudatorie del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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