Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34297 - pubb. 18/02/2026

Nella procedura del consumatore la moratoria non esclude pagamenti successivi al biennio

Tribunale Bolzano, 16 Gennaio 2026. Est. Fleischmann.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Moratoria dei crediti privilegiati – Termine biennale – Interpretazione – Termine iniziale di pagamento



In conformità a quanto statuito da Cass. 9549/2025, quanto al contenuto dell’art. 67 co. 4 CCII, secondo periodo, secondo cui - per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca - la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali, va escluso che sussista il divieto di un piano che abbia una durata superiore ai due anni. Al contrario, è ben possibile una maggior estensione temporale, purché però sia previsto che il pagamento dei creditori privilegiati cominci entro il termine biennale dalla omologazione del piano del consumatore, dovendosi qualificare detto termine come termine iniziale e non finale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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