Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34293 - pubb. 17/02/2026

Revoca di concordato preventivo per atti non autorizzati o di frode e irrilevanza dei ravvedimenti postumi

Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2026, n. 2042. Pres. Terrusi. Est. D'Orazio.


Atti di frode – Art. 173 l.f. – Valenza decettiva – Irrilevanza dei ravvedimenti postumi


Atti di straordinaria amministrazione – Criterio distintivo – Procedura concorsuale – Atto non autorizzato



Gli atti di frode rilevanti ai fini dell’art. 173 l.f. consistono in condotte oggettivamente idonee a occultare o rappresentare in modo non veritiero situazioni di fatto influenti sul consenso informato dei creditori, a prescindere dalla successiva emersione delle irregolarità o dalla convenienza astratta della proposta.


Non assumono rilievo i ravvedimenti o le correzioni successive del debitore, essendo decisivo il tentativo di frode posto in essere al momento del deposito della domanda di concordato.


La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione va compiuta, dopo la presentazione della domanda di concordato, con riferimento all’interesse della massa dei creditori, potendo atti normalmente ordinari assumere natura straordinaria nel contesto procedurale.


Costituisce dunque atto di straordinaria amministrazione, soggetto ad autorizzazione ex art. 167 l.f., un’attività formativa di elevato costo complessivo, svolta in pendenza di concordato preventivo, che incide in modo significativo sul patrimonio e sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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