Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34290 - pubb. 04/02/2026
Concordato semplificato di gruppo e note di variazione iva
Tribunale Palermo, 03 Febbraio 2026. Pres. Pignataro. Est. Corsini.
Concordato semplificato - Omologazione - Note di variazione IVA
Il decreto, che affronta vari aspetti problematici dello strumento (nella specie, concordato di gruppo senza suddivisione in classi), riveste particolare interesse per l’argomentazione svolta in merito all’estensione anche al concordato semplificato della totalità delle previsioni di cui all’art. 26, d.p.r. n. 633/1972, con particolare riguardo alla possibilità per il debitore, a fronte della nota di variazione emessa dal creditore in diminuzione dell’IVA, di non registrare a debito l’IVA così recuperata dal creditore, aggiungendo il concordato semplificato alle altre procedure concorsuali testualmente menzionate dalla norma.
A tal fine, il decreto valorizza la recente disposizione sulle sopravvenienze (D.lgs. n. 186/2025), richiamando ragioni di unità sistematica.
Ecco un passo saliente: “dal punto di vista sistematico, si osserva che lo stesso legislatore, come si è detto in precedenza, è intervenuto con l’introduzione della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 8 del D.Lgs. 186/25, in tema di sopravvenienze attive, confermando che nel sistema attuale delle procedure concorsuali il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è, sin da subito, assimilabile alle altre procedure funzionalmente analoghe; e ciò avuto particolare riguardo ai concordati nelle liquidazioni giudiziali e ai concordati preventivi liquidatori. Sicché, dal punto di vista della coerenza sistematica, appare difficilmente affermabile che a fronte di una riduzione del montante debitorio, mentre la sopravvenienza attiva non abbia rilevanza fiscale, emerga un nuovo debito Iva in contrasto con il principio di neutralità dell’imposta”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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