Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34210 - pubb. 31/01/2026

Cartello dei costruttori di autocarri, azione risarcitoria follow on, accertamento del danno e sua quantificazione

Tribunale Milano, 11 Gennaio 2026. Pres., est. Giani.


Cartello dei costruttori di autocarri – Azione risarcitoria follow on – Accertamento del danno e sua quantificazione – Decisione della Commissione europea – Efficacia vincolante – Presunzioni semplici – Accertamento del danno – Danno risarcibile – Sovrapprezzo e ritardo tecnologico – Quantificazione – Perimetro del mercato ed effetto trascinamento – Passing on defence – Regime probatorio



La decisione della Commissione europea che accerta una violazione dell’art. 101 TFUE vincola il giudice nazionale, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1/2003, in ordine all’esistenza dell’infrazione e al suo perimetro temporale e oggettivo, restando demandati al giudizio civile l’accertamento del danno e del nesso causale.


In assenza di applicabilità ratione temporis delle presunzioni legali introdotte dal d.lgs. n. 3/2017, l’esistenza del danno da cartello può essere accertata mediante presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., sulla base della decisione antitrust e delle risultanze istruttorie.


Il danno risarcibile da intesa restrittiva della concorrenza può comprendere sia il sovrapprezzo pagato per l’acquisto dei beni oggetto del cartello sia il danno da ritardo connesso alle tempistiche di introduzione di innovazioni tecnologiche.


La quantificazione del danno da cartello richiede la verifica del perimetro del mercato rilevante, dell’effetto trascinamento oltre il periodo dell’intesa e della prova del titolo di acquisto e del pagamento del prezzo dei beni interessati.


Il passing on defence è soggetto al regime probatorio applicabile ratione temporis, con onere della prova a carico del convenuto in assenza delle presunzioni introdotte dalla normativa di recepimento della direttiva 2014/104/UE. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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