Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34196 - pubb. 29/01/2026
Responsabilità da cose in custodia, onere della prova, condotta colposa del danneggiato e principio di autoresponsabilità
Tribunale Napoli, 14 Gennaio 2026. Est. Console.
Responsabilità da cose in custodia - Onere della prova - Condotta colposa del danneggiato - Principio di autoresponsabilità
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando la cosa è statica e priva di intrinseca pericolosità, come nel caso di una canalina segnalata presente in un grande supermercato, grava sul danneggiato l’onere di provare che lo stato dei luoghi presentasse un’obiettiva situazione di pericolo non evitabile con l’ordinaria diligenza.
La condotta colposa del danneggiato, ove connotata da imprevedibilità ed idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, integra il caso fortuito ed esclude integralmente la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
In applicazione del principio di autoresponsabilità, desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1227 c.c., la responsabilità del custode si arresta di fronte alla violazione, da parte del danneggiato, dei doveri di ordinaria prudenza e attenzione nell’uso della cosa. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell'Avv. Gianluigi Passarelli
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