Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34191 - pubb. 29/01/2026
Concordato semplificato: tutela dei beni del socio e perplessità sull'inibizione dell’escussione della garanzia MCC
Tribunale Arezzo, 22 Dicembre 2025. Est. Turturro.
Concordato semplificato – Misure protettive – Beni personali del socio
Misure cautelari – Funzionalità rispetto allo strumento di regolazione
Garanzia Medio Credito Centrale – Inibitoria dell’escussione – Concordato semplificato
Nel concordato semplificato può essere disposta l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari sui beni personali del socio quando tali beni siano destinati al soddisfacimento dei creditori e la misura risulti funzionale al buon esito della procedura.
La concessione di misure cautelari nell’ambito del concordato semplificato richiede la verifica della loro effettiva strumentalità rispetto al buon esito dello strumento di regolazione della crisi prescelto.
Nel concordato semplificato l’inibizione dell’escussione della garanzia del Medio Credito Centrale non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere specificamente dedotta e dimostrata la sua utilità concreta in relazione agli effetti dell’omologa.
[In merito alla inibizione dell’escussione della garanzia rilasciata dal Medio Credito Centrale, il Tribunale affronta il tema dell’ammissibilità della misura, richiamando la giurisprudenza di merito formatasi in materia di composizione negoziata, che ha ritenuto in astratto ammissibile un simile provvedimento. Tuttavia, il Giudice evidenzia che la fattispecie in esame si colloca nell’ambito del concordato semplificato, procedura di natura liquidatoria e con esiti predeterminati, distinta dalla composizione negoziata.
Il Tribunale osserva, infatti, che le misure cautelari verrebbero meno al momento dell’omologa e che, in tale evenienza, le banche potrebbero escutere la garanzia, con surrogazione del Fondo in privilegio, determinando un effetto potenzialmente idoneo a vanificare l’utilità della misura richiesta in questa fase.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
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