Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34189 - pubb. 28/01/2026

Composizione negoziata: autorizzazione alla cessione del ramo d'azienda e nozione "elastica" di competitività

Tribunale Torino, 27 Dicembre 2025. Est. Pittaluga.


Composizione negoziata – Autorizzazione alla cessione del ramo d'azienda – Principio di competitività – Contenuto e modalità di verifica – Congruità del prezzo – Valutazione giudiziale



Il principio di competitività richiesto dall’art. 22 CCII è soddisfatto anche mediante la verifica dell’assenza di offerte migliorative sul mercato, purché preceduta da un effettivo e documentato sondaggio, proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e dell’asset da cedere.


La congruità del prezzo della cessione può essere accertata dal tribunale sulla base di perizie, della relazione dell’ausiliario e del parere dell’esperto, senza necessità di una procedura competitiva in senso formale, quando risulti che l’offerta riflette il valore di mercato del ramo.


[Nel caso di specie, ritenendo non sufficiente il mero richiamo a una stima del ramo, il Tribunale ha nominato un ausiliario ex art. 68 c.p.c., incaricandolo di verificare la congruità del prezzo e di svolgere un effettivo sondaggio del mercato, in ossequio al principio di competitività. L’ausiliario ha dato conto delle attività svolte, della pubblicizzazione dell’offerta e dell’assenza di proposte migliorative, ritenendo congruo il prezzo offerto, in linea con le risultanze peritali. Anche l’esperto ha espresso parere favorevole, attestando la funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale, sotto il profilo della continuità indiretta del ramo ceduto e della continuità diretta dei rami residui, nonché rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.


Il Tribunale valorizza una nozione “elastica” di competitività, ritenendo sufficiente, in presenza di un’offerta da soggetto già individuato, la verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato, purché preceduta da un serio e documentato sondaggio. Ritiene irrilevante, ai fini dell’autorizzazione, la minore valorizzazione ipotizzabile in uno scenario di liquidazione giudiziale, evidenziando che la cessione in costanza di composizione negoziata consente la massima valorizzazione dell’asset e l’arresto di perdite operative.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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