Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34187 - pubb. 28/01/2026
Composizione negoziata e inibitoria cautelare della compensazione dei crediti bancari con i flussi di cassa
Tribunale Milano, 21 Gennaio 2026. Est. Grippo.
Misure cautelari – Distinzione dalle misure protettive
Misure cautelari – Fumus e periculum – Contenuto
Rapporti bancari – Compensazione – Inibitoria cautelare
Garanzia MCC – Escussione – Inibitoria cautelare
Le misure cautelari nella composizione negoziata devono avere contenuto specifico, non possono anticipare gli effetti delle misure protettive e sono ammissibili solo se necessarie ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.
Il fumus boni iuris delle misure cautelari nella composizione negoziata coincide con la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, mentre il periculum in mora risiede nel rischio che la mancata concessione delle misure pregiudichi l’andamento e l’esito delle trattative.
È ammissibile l’inibitoria cautelare della compensazione dei crediti bancari con i flussi di cassa generati durante le trattative, quando la misura sia temporanea, proporzionata e funzionale a garantire il buon esito della composizione negoziata.
L’inibitoria dell’escussione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale può essere concessa in via cautelare, ove necessaria a evitare la dispersione dei valori aziendali e a preservare le prospettive di risanamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. F. P.
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